Amici di Roma vi comunico che anche nel vostro comune esiste il divieto per i negozianti di ESPORRE i cuccioli nelle vetrine e all’esterno degli esercizi quindi cominciate a farvi qualche giretto e la’ dove dovreste vedere animali tenuti in vetrina o all’esterno di un esercizio segnalatelo subito E’ IMPORTANTE : Art. 20 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. 4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all’ Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali. 11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.